
Consiglio
Nazionale Forense
Codice
deontologico
Approvato
dal Consiglio Nazionale Forense
20 ottobre 1999
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Preambolo
L'avvocato
esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per
tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza
delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i
fini della giustizia.
Nell'esercizio
della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi
della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il
diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità
del giudizio e del contraddittorio.
Le norme
deontologiche sono essenziali per la realizzazione e
la tutela di questi valori.
Titolo I
Principi
generali
ART. 1 Ambito di applicazione
Le norme
deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro
attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
ART. 2 Potestà
disciplinare
Spetta agli
organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e
proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono
essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione
dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze,
soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare 1' infrazione.
ART. 3
Volontarietà dell'azione
La responsabilità
disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri ed
alla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è
il comportamento complessivo dell'incolpato. Quando siamo mossi vari addebiti
nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione
deve essere unica.
ART. 4 Attività
all'estero e attività in Italia dello straniero
Nell’esercizio
di attività professionali all’estero, che siano
consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al
rispetto delle norme deontologiche del Paese in cui viene svolta l’attività.
Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in
Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al
rispetto delle norme deontologiche italiane.
ART. 5 Doveri
di probità, dignità e decoro
L'avvocato
deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità
e decoro.
1. Deve essere sottoposto a
procedimento disciplinare l'avvocato cui sia
imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale,
salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
2. L'avvocato è soggetto a
procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività forense
quando si riflettano sulla sua reputazione
professionale o compromettano l' immagine della classe forense.
3. L'avvocato che sia indagato o
imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.
ART. 6 Doveri
di lealtà e correttezza L'avvocato deve svolgere la
propria attività professionale con lealtà e correttezza.
1. L'avvocato non deve proporre
azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.
ART. 7 Dovere
di fedeltà
E' dovere
dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
1. Costituisce infrazione
disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia
consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
ART. 8 Dovere
di diligenza
L'avvocato
deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
1. In particolare, il difensore
può svolgere indagine difensive quando ciò appaia
necessario ai fini della difesa del proprio assistito, indipendentemente dalla
formale assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini, nonché
dopo il formarsi del giudicato.
ART. 9 Dovere
di segretezza e riservatezza
E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato
mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia
venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
1. L'avvocato è tenuto al dovere
di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per
l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
2. La segretezza deve essere
rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga
all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
3. L'avvocato è tenuto a
richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori
e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività
professionale.
4. Il difensore può fornire ai
sostituti ,collaboratori di studio, consulenti ed
investigatori privati gli atti processuali necessari per l'espletamento
dell'incarico, nonché le informazioni in suo possesso, anche nell'ipotesi di
intervenuta segretazione dell'atto.
5. Costituiscono eccezione alla
regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune
informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a.
per
lo svolgimento delle attività di difesa;
b.
alfine
di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di
particolare gravità;
c. al fine di
allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d. in un
procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi
dell'assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto
strettamente necessario per il fine tutelato.
ART. 10 Dovere di indipendenza
Nell'esercizio
dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria
indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti
esterni.
1. L'avvocato non deve tener
conto di interessi riguardanti la propria sfera
personale.
2. L'avvocato non deve porre in
essere attività commerciale o di mediazione.
3. Costituisce infrazione
disciplinare il comportamento dell'avvocato che stabilisca
con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti
a detta attività.
ART. 11 Dovere
di difesa
L'avvocato
deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia
richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.
1. L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia
possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore
di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il
difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
2. Costituisce infrazione
disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito
patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di
tale attività.
ART. 12 Dovere
di competenza
L'avvocato
non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata
competenza.
1. L'avvocato deve comunicare
all'assistito le circostanti impeditive alla
prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di
particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione
della difesa con altro collega.
2.
L'accettazione
di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.
ART. 13 Dovere di aggiornamento professionale
E' dovere
dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale,
conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori
nei quali è svolta l' attività.
ART. 14 Dovere
di verità
Le dichiarazioni
in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di
fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del
magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere.
1. L'avvocato è tenuto a non
utilizzare intenzionalmente atti o documenti falsi. In particolare, il
difensore non può assumere a verbale ne' utilizzare
prove o dichiarazioni di persone informate sui fatti, che sappia essere false.
2. L'avvocato è tenuto a
menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti
richiesti, nella presentazione di istanze o richieste
sul presupposto della medesima situazione di fatto.
ART. 15 Dovere di adempimento previdenziale e fiscale
L'avvocato
deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo
le norme vigenti.
1. In particolare l'avvocato è
tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti agli
organi forensi e all'ente previdenziale.
ART. 16 Dovere
di evitare incompatibilità
E' dovere
dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità
ostative alla permanenza nell'albo, e comunque , nel dubbio, richiedere il
parere del proprio Consiglio dell'ordine.
1. Costituisce infrazione
disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità non dichiarate, ancorché queste siano
venute meno.
ART. 17 Divieto
di pubblicità
E’
consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale,
secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della
professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
1. L’informazione può essere data
attraverso opuscoli, carta da lettere, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione
internazionale.
2.
E’
consentita l’indicazione nei rapporti con i terzi di propri particolari rami di attività.
3. E’ consentita l’indicazione
del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il
professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per
testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso
unanime dei suoi eredi.
ART. 18
Rapporti con la stampa
Nei
rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve
ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel
rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di
discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare
atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
1. Il difensore, con il consenso
del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli
organi di informazione e di stampa, che non siano
coperte dal segreto di indagine.
2. Costituisce violazione della
regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante
contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni
o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi
professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione
e di stampa al solo fine di pubblicità personale.
ART. 19 Divieto
di accaparramento di clientela
E' vietata
l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività
diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di
agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
1. L'avvocato non deve
corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una
provvigione o qualsiasi altro compenso quale
corrispettivo per la prestazione di un cliente.
2. Costituisce infrazione
disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a
terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o
incarichi.
ART. 20 Divieto
di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente
dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare
espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività
professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei
giudici, delle controparti e dei terzi.
1. La ritorsione o la
provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della
regola deontologica.
ART. 21 Divieto
di attività professionale senza titolo o di uso di
titoli inesistenti
L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio
dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia
legale e per l'utilizzo del relativo titolo.
1. Sono sanzionabili
disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in mancanza dello stesso
ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di
titolo o in periodo di sospensione dell'infrazione risponde anche il collega
che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività irregolare.
Titolo II
Rapporti
con i clienti
ART. 22
Rapporto di colleganza in genere
L'avvocato
deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a
correttezza e lealtà.
1. L'avvocato è tenuto a
rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa
del collega.
2. L'avvocato, salvo particolari
ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega,
quando ritenga fondata la richiesta della parte o
infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo dell'avvocato informare
appena possibile il Consiglio dell'ordine delle iniziative giudiziarie penali e
civili da promuovere nei confronti del collega per consentire un tentativo di
conciliazione, salvo che sussistano esigenze di urgenza o di riservatezza; in
tal caso la comunicazione può essere anche successiva.
3. L'avvocato non può registrare
una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una
riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
ART. 23
Rapporto di colleganza e dovere di difesa nei processo
In
particolare, nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria
condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in
quanto possibile il rapporto di colleganza.
1. L'avvocato è tenuto a rispettare
la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro
con i colleghi.
2. L'avvocato deve opporsi alle
richieste processuali avversari di rinvio delle udienze, di deposito documenti
o quant'altro, quando siano irrituali o ingiustificate e comportino pregiudizio per la
parte assistita.
3. L'avvocato deve adoperarsi per
far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli onorari liquidati in
sentenza a favore del collega avversario.
4. Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato e' tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio,
il mandato ricevuto.
5. Nell'esercizio del proprio
mandato l'avvocato può collaborare con i difensori degli altri imputati, anche
scambiando informazioni, atti e documenti,
nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
6. Nei casi di difesa congiunta,
è dovere del difensore consultare il proprio co-difensore
in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui
con il comune assistito, al fine della effettiva
condivisione della strategia processuale.
ART. 24
Rapporti con il Consiglio dell'ordine
L'avvocato
ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza,
o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità
istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni
iscritto e' tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua
conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia,
che richiedano iniziative o interventi collegiali.
1. Nell'ambito di un procedimento
disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e
la mancata presentazione di osservazioni e difese non
costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti
essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero
convincimento.
2. Tuttavia, qualora il Consiglio
dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in
relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad
ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la
mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
3. L'avvocato chiamato a far
parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere l'incarico con diligenza,
imparzialità e nell'interesse della collettività professionale.
ART. 25
Rapporti con i collaboratori dello studio
L'avvocato
deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione
professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto
ricevuto.
ART. 26
Rapporti con i praticanti
L'avvocato
è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività
ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire
un'adeguata formazione.
1. L'avvocato deve fornire al
praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un
periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
2. L'avvocato deve atte stare la
veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito
ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
3. E' responsabile
disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai
praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
ART. 27 Obbligo
di corrispondere con il collega
L'avvocato
non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia
assistita da altro legale.
1. Soltanto in casi particolari,
per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare
prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente
alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale
avversario.
2. Costituisce illecito
disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di ricevere la
controparte, sapendo che essa e' assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il
consenso.
ART. 28 Divieto
di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Non possono
essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.
1. E' producibile la
corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato
perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca
attuazione.
2. E' producibile la
corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni
richieste.
3. L'avvocato non deve consegnare
all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga
meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede,
il quale e' tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
4. L'interruzione delle
trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare
inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
ART. 29 Notizie
riguardanti il collega
L'esibizione
in giudizio di documenti relativi alla posizione
personale del collega avversario, e così l'utilizzazione di notizie relative
alla sua persona, e' tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale
attinenza con i fatti di causa.
1. L'avvocato deve astenersi
dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un collega
e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.
2. L'avvocato non può formulare
giudizi sullo stato di una causa, salvo che il collega incaricato della stessa
vi consenta.
ART. 30 Obbligo
di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
L'avvocato
che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di
rappresentanza o assistenza deve provvedere a
retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
ART. 31 Obbligo
di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa
L'avvocato
e' tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari, e' tenuto a dare tempestivamente al
collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.
1. L'elezione di domicilio presso
altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.
2. E' fatto divieto all'avvocato
corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato
l'incarico.
3. L'avvocato corrispondente, in
difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più
opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena
possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.
ART. 32 Divieto
di impugnazione della transazione raggiunta con il
collega
L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal
proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che
l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o
sopravvenuti.
ART. 33
Sostituzione del collega nell'attività di difesa
Nel caso di
sostituzione di un collega nel corso di un giudizio,
per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la
propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per
l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le
prestazioni svolte.
1. L'avvocato sostituito deve
adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per
l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli
elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
ART. 34
Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati
Salvo che
il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e
ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
1. Nel caso di associazione
professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l'avvocato o gli
avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
Titolo III
Rapporti
con la parte assistita
ART. 35
Rapporto di fiducia
Il rapporto
con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
1. L'incarico deve essere
conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.
Qualora sia conferito da un terzo, che intenda
tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse,
l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.
2. L'avvocato deve astenersi,
dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito
rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in
qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.
ART. 36
Autonomia del rapporto
L'avvocato
ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo
possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi
deontologici.
1. L'avvocato non deve
consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, ne' suggerire
comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
ART. 37
Conflitto di interessi
L'avvocato
ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa
determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito.
1. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un
nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da
altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte
avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento di un
precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un
nuovo incarico.
2. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie
familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie
successive tra i medesimi in favore di uno di essi.
ART. 38
Inadempimento al mandato
Costituisce
violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente
compimento di atti inerenti al mandato quando derivi
da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte
assistita.
1. Il difensore d'ufficio deve
assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di
partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata
comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un
collega, il quale, ove accetti, é responsabile
dell'adempimento dell'incarico.
ART. 39
Astensione dalle udienze
L'avvocato
ha diritto di partecipare alla astensione dalle
udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del
codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
1. L'avvocato che eserciti il
proprio diritto di non aderire alla astensione deve
informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
2. Non è consentito aderire o
dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle
proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca
all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a
proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne dissoci non può
aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività
professionali.
ART. 40 Obbligo
di informazione
L'avvocato
e' tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico
delle caratteristiche e della importanza della
controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le
ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il
proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi
opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia
richiesta.
1. Se richiesto, e' obbligo
dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti
alla durata e ai costi presumibili del processo.
2. E' obbligo dell'avvocato
comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti
al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri
effetti pregiudizievoli.
3. Il difensore ha l'obbligo di
riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del
mandato.
ART. 41
Gestione di denaro altrui
L'avvocato
deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto
dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per
conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.
1. Costituisce infrazione
disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme
ricevute per conto della parte assistita.
2. In caso di deposito fiduciario
l'avvocato e' obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.
ART. 42
Restituzione di documenti
L'avvocato
é in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la
documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando
questa ne faccia richiesta.
1. L'avvocato può trattenere
copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo
quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione
del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
ART. 43
Richiesta di pagamento
Di norma
l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione delle spese e il
versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso
del rapporto e il giusto compenso al compimento dell'incarico.
1. L'avvocato non deve richiedere
compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta e comunque
eccessivi.
2. L'avvocato non può richiedere
un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo
pagamento, salvo che ne abbia fatto formale riserva.
3. L'avvocato non può
condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di
particolari prestazioni il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.
4. E' consentito all'avvocato
concordare onorari forfettari in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché siano
proporzionali al prevedibile impegno e non violino i minimi inderogabili di
legge.
ART. 44
Compensazione
L'avvocato
ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute
dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone
avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di
pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita
ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della
controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute
dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di
pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
1. Al di fuori dei casi indicati
ovvero in caso di contestazione 1' avvocato é tenuto a mettere immediatamente a
disposizione della parte assistita le somme riscosse
per conto di questa.
ART. 45 Divieto
di patto di quota lite
E' vietata
la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione
professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale
rapportata al valore della lite.
1. E' consentita la pattuizione
scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello
previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto in
limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.
ART. 46 Azioni
contro la parte assistita per il pagamento del compenso
L'avvocato
può agire giudizialmente nei confronti della parte
assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa
rinuncia al mandato.
ART. 47 Rinuncia
al mandato
L'avvocato
ha diritto di rinunciare al mandato.
1. In caso di rinuncia al mandato
l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle
circostanze, e deve informarla di quanto e' necessario fare per non
pregiudicare la difesa.
2. Qualora la parte assistita non
provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto
degli obblighi di legge l'avvocato non é responsabile per la mancata successiva
assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che
dovessero pervenirgli.
3. In caso di irreperibilità,
l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla
parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con
l'adempimento ditale formalità l'avvocato é esonerato
da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia
effettivamente ricevuto tale comunicazione.
Titolo IV
Rapporti
con la controparte, i magistrati e i terzi
ART. 48
Minaccia di azioni alla controparte
L'intimazione
fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari
adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce
o altre sanzioni, é consentita, quanto tenda a rendere avvertita la controparte
delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione
quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
1. Quando si ritenga
di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di
iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la controparte può essere
accompagnata da un legale di fiducia.
2. E' consentito l'addebito a
controparte di competenze e spese per l'attività prestata in sede
stragiudiziale, purché a favore del proprio assistito.
ART. 49
Pluralità di azioni nei confronti della controparte
L'avvocato
non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte
assistita.
ART. 50
Richiesta di compenso professionale alla controparte
E' vietato
richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale,
salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione,
con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.
1. In particolare é consentito
all'avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale nel caso di avvenuta transazione
giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
ART. 51
Assunzione di incarichi contro ex clienti
L'assunzione
di un incarico professionale contro un ex cliente è ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e l'oggetto
del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia
comunque possibilità di utilizzazione di notizie precedentemente acquisite
1. La ragionevolezza del termine
deve essere valutata anche in relazione all'intensità
del rapporto clientelare.
ART. 52.
Rapporti con i testimoni
L'avvocato
deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del
procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni
compiacenti.
1. Resta ferma la facoltà di investigazione prevista dal codice di procedura penale,
nei modi e termini fissati dagli organi forensi.
2. In particolare il difensore
che intenda convocare la persona informata sui fatti
deve procedere per mezzo di invito scritto, salvi i casi di urgenza, e deve
informare la persona che depone dell'importanza civile e morale delle
dichiarazioni che intende rendere. ll
difensore deve raccogliere tutte le dichiarazioni rese, utilizzando anche la
registrazione fonografica o audiovisiva, con il consenso espresso
dell'interessato.
ART. 53
Rapporti con i magistrati
I rapporti
con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si
convengono alle reciproche funzioni.
1. Salvo casi particolari,
l'avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice
incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.
2. L'avvocato chiamato a svolgere
funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a
tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.
3. L'avvocato non deve
approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di
familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze.
In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di
tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza
di terze persone.
ART. 54
Rapporti con arbitri e consulenti tecnici
L'avvocato
deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a
correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.
ART. 55 Arbitrato
L'avvocato
che abbia assunto la funzione di arbitro deve
rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.
1. Per assicurare il rispetto dei
doveri di indipendenza e imparzialità, l'avvocato non
può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale,
né come arbitro nominato dalle parti né come presidente, quando abbia in corso
rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti che
possono pregiudicarne l'autonomia. In particolare dell'esistenza di rapporti
professionali con una delle parti l'arbitro nominato presidente deve rendere
edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne venga
richiesto.
2. In ogni caso, l'avvocato deve
comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto particolare di
collaborazione con i difensori, che possano incidere sulla sua autonomia, al
fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
ART. 56
Rapporto con i terzi
L'avvocato ha
il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del
personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte
le persone in genere con cui venga in contatto
nell'esercizio della professione.
1. Anche al di fuori
dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere di comportarsi, nei
rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i
terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i
doveri professionali e nella dignità. della
professione.
ART. 57
Elezioni forensi
L'avvocato
che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad
organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza,
evitando forme di pubblicità ed iniziative non consone alla dignità delle
funzioni.
ART. 58 La
testimonianza dell'avvocato
Per quanto
possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze
apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato
ricevuto.
1. L'avvocato non deve mai
impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti
in giudizio.
2. Qualora 1' avvocato intenda
presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
ART. 59 Obbligo
di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei
terzi
L'avvocato
é tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte
nei confronti dei terzi.
1. L'inadempimento ad
obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità,
sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di
rispettare i propri doveri professionali.
Titolo V
Disposizione
finale
ART. 60 Norma
di chiusura
Le
disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei
comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione
dei principi generali espressi.